Cassazione civile Sez. III sentenza n. 532 del 15 gennaio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contumace, per evitare la decadenza dall'impugnazione per decorso del termine ex art. 327 c.p.c., deve dimostrare la sussistenza, oltre che del presupposto oggettivo della nullitą della notificazione, di quello soggettivo della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullitą, senza che rilevi la conoscenza legale dello stesso, essendo sufficiente quella di fatto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che, in un procedimento per convalida di licenza per finita locazione, l'intimato contumace avesse acquisito una conoscenza materiale del processo, idonea a fare decorrere il termine per l'appello, quanto meno nel momento in cui era stata data esecuzione alla sentenza di sfratto). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 30/11/2017).

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