Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6193 del 5 marzo 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

L'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, avendo la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, sicché ai fini della sua validità il giudice deve solo verificarne la concreta idoneità ad assicurare la ripresa del processo, discendendo la nullità dell'atto di riassunzione non dalla mancanza di uno tra i requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c., bensì dall'impossibilità di raggiungere il suo scopo. (Nella specie la S.C. ha ritenuto valido l'atto di riassunzione del processo, a seguito della morte del difensore di una delle parti, avendo la controparte notificato a quest'ultima personalmente una istanza di anticipazione dell'udienza contenente l'indicazione delle parti e degli altri elementi idonei all'identificazione della causa, allegando altresì la relazione di notifica da cui risultava la scomparsa del difensore). (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/09/2017).

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