Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 2149 del 29 gennaio 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di prova testimoniale, l'apprezzamento circa la specificitā dei capitoli di prova dedotti dalla parte istante deve essere compiuto dal giudice del merito, con adeguata motivazione, non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa e alle deduzioni delle altre parti. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/04/2018).

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