Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 15676 del 23 luglio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Il riconoscimento tacito della scrittura privata sancito dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., comporta la decadenza di natura sostanziale dalla facoltā di disconoscere la scrittura stessa, e come tale non opera d'ufficio ma č rilevabile solo ad istanza di parte, non essendo posto in modo esplicito, né essendo desumibile dal sistema a tutela di un interesse generale(Nella specie, il disconoscimento riguardava la conformitā della copia fotostatica all'originale). (Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 28/02/2018).

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