Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11810 del 9 giugno 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testimoni ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova, con giudizio che si sottrae al sindacato di legittimitą se congruamente motivato anche per implicito dal complesso della motivazione. (Rigetta, App. Genova, 27/04/2012).

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