Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2137 del 6 aprile 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto, estimatorio si differenzia dal contratto di agenzia perché, mentre quest'ultimo ha per oggetto la prestazione di un'attivitą professionale diretta a promuovere in una data zona contratti nell'interesse del committente, e non per proprio conto, elemento caratterizzante del contratto estimatorio č la facoltą concessa all'affidatario di alienare nel proprio interesse le cose ricevute e di restituire le quantitą rimaste invendute, senza che osti alla sua configurazione la mancata esplicita prefissione di un termine per l'esercizio dell'indicata facoltą di restituzione.

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