Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 1525 del 21 gennaio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di procedimento camerale per equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001, ha natura ordinatoria il decreto con il quale la corte d'appello, dopo avere dato atto della mancata comparizione delle parti in camera di consiglio, dichiari "non luogo a provvedere" sulla domanda sicché, essendo privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, non è impugnabile con il ricorso per cassazione, rimedio invece ammissibile avverso il diniego di fissazione della nuova udienza richiesta in fase di riassunzione ai sensi dell'art. 181 c.p.c. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/11/2017).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.