Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 25183 del 17 settembre 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

La contraddittorietą fra un'ordinanza istruttoria e la successiva sentenza di merito di primo grado non costituisce vizio di attivitą o di giudizio, ma espressione del principio di cui all'art. 177, comma 1, c.p.c., secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/02/2015).

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