Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5322 del 29 maggio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto di cessione della proprietą di un'area in cambio di un fabbricato (o di parte di esso) da erigere sull'area medesima a cura e con mezzi del cessionario partecipa della natura giuridica del contratto di permuta di bene presente con altro futuro, ovvero del contratto misto vendita-appalto, a seconda che, rispettivamente, il sinallagma negoziale consista nel trasferimento reciproco del diritto di proprietą attuale del terreno e di quello futuro sul fabbricato (l'obbligo di erigere il medesimo restando su di un piano meramente accessorio e strumentale), ovvero la costruzione del fabbricato risulti l'oggetto principale della volontą delle parti (ad essa risultando strettamente funzionale la precedente cessione dell'area).

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