Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6771 del 15 giugno 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contratto di permuta l'oggetto, che deve essere determinato (e determinabile) a norma dell'art. 1346 c.c., č costituito dai beni che vengono scambiati e non dall'utilitā che le parti conseguono con lo scambio. Tale utilitā considerata in rapporto alla funzione economico-sociale che il negozio č oggettivamente idoneo ad assolvere, costituisce la causa del contratto, mentre, in rapporto alle finalitā particolari e contingenti che la parte si ripromette di conseguire, configura il motivo del contratto stesso.

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