Cassazione civile Sez. I sentenza n. 575 del 29 gennaio 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

Non č richiesta la forma scritta per le istruzioni e gli ordini che di volta in volta il cliente impartisce alla banca per operazioni di borsa (compravendita di titoli, riporti) da compiere per suo conto. Pertanto gli usi di borsa che riconoscono all'accordo orale delle parti una netta prevalenza rispetto ai «fissati bollati» ed ai «foglietti provvisori» ai fini della perfezione e validitą del contratto, sono conformi al principio secondo cui il mandato in genere, e quindi anche la commissione, non appartiene al novero dei contratti formali.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.