Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 14410 del 25 maggio 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui giudice di primo grado, dopo aver preso la causa in decisione, l'abbia rimessa sul ruolo al fine di esercitare il potere di cui all'art. 213 c.p.c. per acquisire d'ufficio atti o documenti che la parte era in condizione di produrre in giudizio, e successivamente, all'esito di ulteriore rimessione in istruttoria, abbia disposto una consulenza tecnica d'ufficio, il giudice d'appello, ove la questione risulti ritualmente sollevata con l'atto d'impugnazione, sul rilievo della inutilizzabilitą della documentazione illegittimamente acquisita d'ufficio in prime cure, nonché della nullitą derivata della disposta C.T.U., deve riportare il processo allo stato in cui si trovava al momento della prima rimessione sul ruolo, decidendo nel merito allo stato degli atti, o rimetterlo, a sua volta, in istruttoria, esercitando i poteri di cui all'art. 356 c.p.c., eventualmente disponendo nuova consulenza tecnica. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/01/2018).

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