Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 9692 del 26 maggio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'azione risarcitoria esperita nei confronti del proprietario di un'unitą condominiale (nella specie, per danni conseguenti a perdite idriche provenienti da tubazioni), la successiva deduzione della qualitą di condomino del convenuto costituisce una modificazione della domanda ammissibile ai sensi e nei limiti dell'art. 183, comma 6, c.p.c. e non incorre nel divieto di formulazione di nuove domande, in quanto l'elemento identificativo soggettivo delle "personae" č immutato e la domanda modificata, relativa alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo, non modifica le potenzialitą difensive della controparte ed č connessa a quella originaria in termini di "alternativitą". (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/12/2016).

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