Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 8819 del 12 maggio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, i presupposti necessari al riconoscimento della protezione umanitaria devono essere individuati autonomamente rispetto a quelli previsti per le due protezioni maggiori, non essendo tra loro sovrapponibili, ma i fatti storici posti a fondamento della positiva valutazione della condizione di vulnerabilitā ben possono essere gli stessi giā allegati per ottenere il riconoscimento dello "status" di rifugiato o la concessione della protezione sussidiaria, spettando poi al giudice qualificare detti fatti ai fini della riconduzione all'una o all'altra forma di protezione. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 16/08/2019).

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