Cassazione civile ordinanza n. 26209 del 28 settembre 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

La persona fisica che, pur avendole ricoperte in passato, non rivesta attualmente le cariche di amministratore e legale rappresentante di una societā di capitali non č legittimata a far valere in giudizio un diritto spettante alla societā stessa. Ne consegue che il potere di far valere la nullitā di una notificazione eseguita presso un destinatario non legittimato compete al soggetto cui era effettivamente diretta la notificazione stessa, e non a colui presso il quale sia stato erroneamente eseguito l'atto notificatorio. (Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 06/06/2014).

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