Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 1588 del 24 gennaio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esecuzione spontanea di un provvedimento giudiziario determina il sopravvenuto difetto di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione soltanto se accompagnata dal riconoscimento - anche implicito purché inequivoco - della fondatezza della domanda, riconoscimento non ravvisabile nel caso di pagamento degli accessori (interessi e spese) maturati dopo la formazione del provvedimento, in quanto integrante dovuto adempimento del titolo provvisoriamente esecutivo. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/02/2016).

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