Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 32608 del 12 dicembre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'affermazione della giurisdizione contabile in materia di azione di responsabilitą nei confronti degli organi di gestione e di controllo di societą di capitali partecipata da enti pubblici, dalla nozione di societą "in house providing" sono escluse le societą partecipate non gią da una pubblica amministrazione (come definita dall'art. 2, comma 1, lett. A), del d.lgs. n. 175 del 2016) bensģ da un soggetto (nella specie, la fondazione ENPAM) che, pur svolgendo un'attivitą pubblicistica ed essendo sottoposto alla vigilanza ministeriale e al controllo della Corte dei Conti, ha la qualificazione giuridica di ente privato e come tale opera all'esterno. (Regola giurisdizione).

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