Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 3615 del 13 febbraio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

La competenza territoriale per il procedimento di esecuzione dei crediti č di natura inderogabile ed appartiene, con riguardo all'espropriazione forzata dei crediti, al tribunale del luogo di residenza del terzo pignorato e quindi, nel caso di espropriazione nei confronti di ente territoriale ai sensi dell'art. 150 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al tribunale del luogo di residenza del soggetto che ne sia tesoriere, non rilevando - ai fini dell'individuazione di diverso giudice - il contenuto della dichiarazione resa ex art. 547 cod. proc. civ. da soggetto diverso dal tesoriere indicato erroneamente come terzo pignorato e come tale destinatario della notificazione dell'atto di pignoramento. (Cassa e decide nel merito, Trib. Ariano Irpino, 03/03/2011).

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