Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 26141 del 27 settembre 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

Il foro esclusivo previsto dall'art. 22 c.p.c., che per le cause ereditarie individua la competenza del giudice del luogo dell'aperta successione, č derogabile, non rientrando tra le ipotesi elencate dall'art. 28 c.p.c.; ne consegue che, venuta meno, per espressa rinuncia, l'eccezione di incompetenza del giudice adito, questi non ha pił il potere-dovere di individuare il giudice competente. (Regola competenza).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.