Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 19606 del 19 luglio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della liquidazione delle spese di lite nel giudizio di impugnazione dell'ordinanza di rilascio, adottata ex art. 665 c.p.c. a seguito dell'opposizione del conduttore, il valore della causa non č dato dall'ammontare della morositā su cui si fonda l'intimazione di sfratto, ma č costituito dal valore di quella parte del rapporto controverso tra le parti, ossia dal valore dei canoni scaduti e da scadere per tutta la rimanente durata della locazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, non essendo stati offerti elementi sufficienti per pervenire a tale determinazione, la causa fosse di valore indeterminato). (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/11/2017).

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