Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7519 del 12 aprile 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Il diritto alla provvigione di cui all'art. 1754 del codice civile sorge quando possa ritenersi concluso un affare, che, nel linguaggio comune, è l'equivalente del contratto, anche se il legislatore ha voluto utilizzare l'espressione "affare" in contrapposizione a "contratto"; pertanto, un affare può ritenersi concluso quando si verificano gli estremi di cui all'art. 1321 del codice civile, e cioè quando sia stato concluso un contratto che presenti i requisiti essenziali per la sua validità. (Fattispecie in cui il diritto alla provvigione è stato ritenuto spettante in relazione alla conclusione di un preliminare di vendita di un immobile privo della concessione edificatoria).

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