(massima n. 1)
L'opponibilitā della riserva di proprietā ai creditori del compratore, con riguardo a macchinari non soggetti ad iscrizione in pubblici registri, postula esclusivamente che la riserva stessa risulti da atto scritto di data anteriore al pignoramento, ai sensi dell'art. 1524 primo comma c.c., e non pure che sia trascritta negli appositi registri tenuti nella cancelleria del tribunale, a norma del secondo comma di detto articolo, in quanto tale ultima formalitā si riferisce alla diversa ipotesi dell'opponibilitā del patto di riservato dominio anche al terzo acquirente.