Cassazione civile Sez. V sentenza n. 29455 del 17 dicembre 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

I redditi da lavoro dipendente prestato in Svizzera da cittadini italiani, iscritti nell'anagrafe dei cittadini residenti all'estero (AIRE), dipendenti delle ente Ferrovie dello Stato (successivamente Trenitalia spa) sono soggetti a prelievo fiscale - in particolare all'IRPEF - in Italia, in virtł dell'art. 19 della Convenzione italo-svizzera, ratificata e resa esecutiva con legge 23 dicembre 1978, n. 943. Quest'ultima norma pattizia, infatti, individua alcune "remunerazioni" che restano imponibili, in regime di reciprocitą, nello Stato contraente da dove esse provengono, se pagate da uno degli Stati contraenti medesimi o anche da enti autonomi di diritto pubblico, fra i quali ultimi sono specificamente indicate anche le Ferrovie dello Stato, successivamente trasformatesi in Trenitalia spa, senza che tale modifica possa incidere sul regime fiscale in esame. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Milano, 28 aprile 2004)

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