Cassazione civile Sez. V sentenza n. 25281 del 16 dicembre 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema d'imposte dei redditi, l'art. 167 (già 127 bis) del d.P.R. n. 917 del 1986, che prevede l'imputazione dei redditi della controllata, residente in uno Stato a fiscalità privilegiata, alla controllante residente in Italia, salva la prova che la "controlled foreign company" svolga un'effettiva attività nello Stato d'insediamento o, in alternativa, che alla partecipazione non consegua l'effetto di localizzare i redditi in territori soggetti a regimi fiscali privilegiati, non contrasta con la convenzione Italia-Cipro per evitare le doppie imposizione e prevenire l'elusione fiscale, atteso che nell'ordinamento fiscale internazionale vige la clausola generale del beneficiario effettivo, in virtù della quale può fruire dei vantaggi garantiti dai trattati solo il soggetto sottoposto alla giurisdizione dell'altro Stato contraente, che abbia l'effettiva disponibilità giuridica ed economica del provento percepito, realizzandosi altrimenti una traslazione impropria dei benefici convenzionali o addirittura un fenomeno di non imposizione. (rigetta, Comm. Trib. Reg. del Lazio, 09/09/2008)

(massima n. 2)

In tema d'imposte dei redditi, è conforme al principio comunitario di libertà di stabilimento, come interpretato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 12 settembre 2006, in C-196/2004, l'art. 167 (già 127 bis) del d.P.R. n. 917 del 1986, che prevede l'imputazione dei redditi della controllata, residente in uno Stato a fiscalità privilegiata, alla controllante residente in Italia, allorché la "controlled foreign company" sia una costruzione di puro artificio, destinata ad eludere l'imposta nazionale normalmente dovuta e non risulti realmente impiantata nello Stato di stabilimento, ove non esercita attività economiche effettive. (rigetta, Comm. Trib. Reg.del Lazio, 09/09/2008)

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.