Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 8322 del 24 aprile 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di IRPEG, l'esenzione dal relativo pagamento sancita dall'art. 88 (oggi 74), comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riguarda solo gli organi e le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, i consorzi ed associazioni tra enti locali, nonché gli enti gestori di demani collettivi, non anche gli enti pubblici istituiti esclusivamente al fine dell'esercizio di attivitą previdenziali, assistenziali e sanitarie (nella specie, l'Opera Pia Societą Asili d'Infanzia), che, invece, sono assoggettati al pagamento in forza del combinato disposto di cui agli artt. 87 (oggi 73), comma 1, lett. c), 88 (oggi 74), comma 2, e 108 (oggi 143) del d.P.R. cit. che assegna rilievo all'attivitą, non commerciale, per cui detti enti sono stati istituiti. Ne consegue che il reddito complessivo di questi ultimi va determinato sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, che mantengono la loro autonomia impositiva e non confluiscono nell'unica categoria del reddito d'impresa, senza che sia applicabile la deroga di cui all'art. 40 (oggi 43) del d.P.R. n. 917 del 1986. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. della Sicilia, sez. dist. di Messina, 16/11/2011)

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