Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9529 del 8 settembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della previsione di cui alla seconda parte dell'art. 108 del d.P.R. n. 917 del 1986, la quale esclude dall'assoggettamento ad IRPEG i redditi provenienti, agli enti non commerciali di cui alla lett. c) del comma primo dell'art. 87 dello stesso d.P.R., dallo svolgimento di attivitą di "prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 cod. civ., rese in conformitą alle finalitą istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione", va escluso che la funzione educativa e di istruzione svolta da un asilo da essa gestito rientri nelle finalitą istituzionali di una parrocchia, posto che esso asilo si pone all'esterno del ruolo istituzionale svolto dall'ente nel suo rapporto di ordine religioso con la comunitą dei fedeli; va altresģ escluso che la gestione di un tal tipo di attivitą non richieda una specifica organizzazione (mezzi materiali, strutture adeguate, personale docente e non). (cassa con rinvio, Comm. Tribut. Reg. Campobasso, 21 aprile 1997)

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