Cassazione civile Sez. V sentenza n. 4155 del 21 febbraio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di gruppi societari, nell'ipotesi di interruzione del consolidato fiscale nazionale prima del triennio di scadenza, trova applicazione l'art. 124, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986, che sancisce la regola della esclusiva disponibilitā delle eccedenze di imposta riportate a nuovo nell'ambito della tassazione di gruppo in capo alla societā controllante, la quale, pertanto, č l'unica legittimata a chiederne il rimborso.

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