Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 25242 del 14 dicembre 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Il privilegio generale mobiliare previsto dall'art. 2752, primo comma, cod. civ., espressamente esteso ai crediti per imposta regionale sulle attivitą produttive (IRAP) dall'art. 39 del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dev'essere riconosciuto a detti crediti anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore di tale modifica, alla stregua di un'interpretazione estensiva del testo originario dell'art. 2752 cod. civ., in quanto giustificata sia dall'esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, sia dalla causa del credito, avente ad oggetto un'imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell'ILOR e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l'accertamento e la riscossione. (cassa e decide nel merito, Trib. Pistoia, 28/09/2009)

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