Cassazione civile Sez. V sentenza n. 3415 del 21 febbraio 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini del riconoscimento ad un ente estero del beneficio della riduzione alla metā dell'IRPEG, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in favore degli enti equiparati a quelli di beneficenza o istruzione, deve aversi riguardo non alla sola attivitā dispiegata in Italia dal soggetto per il tramite della propria stabile organizzazione, ma dell'attivitā svolta dall'ente nella sua interezza, atteso che l'art. 112 del t.u.i.r. si limita a prevedere, quale criterio d'imputazione al soggetto non residente ai fini della determinazione del reddito imponibile, la tassazione dei soli redditi prodotti in Italia, e nessun ulteriore argomento testuale o sistematico conduce a ritenere che la qualificazione di un soggetto non residente - ai fini dell'agevolazione in parola - possa fondarsi esclusivamente sull'attivitā svolta in Italia (nella specie, attraverso una stabile organizzazione). L'applicazione del beneficio di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 presuppone infatti in linea generale, in relazione a quanto disposto in tema di soggetti passivi IRPEG dall'art. 87 del t.u.i.r., non il mero esame delle finalitā statutarie dell'ente, ma la verifica che l'attivitā in concreto esercitata non abbia carattere commerciale prevalente, e che l'attivitā commerciale esercitata dall'ente sia, comunque, in rapporto di strumentalitā diretta ed immediata con i fini istituzionali di natura non commerciale. L'accertamento della natura dell'attivitā complessiva dispiegata dall'ente, del resto, se puō rivelarsi in ipotesi siffatte non agevole, non costituisce nondimeno un ostacolo giuridico, ma una mera difficoltā pratica, per superare la quale č sempre possibile ricorrere, nel rispetto delle regole sull'onere della prova e facendo uso dei poteri istruttori di cui all'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, agli strumenti di cooperazione internazionale esistenti in materia tributaria (nel caso in esame, relativo ad un ente svizzero, la S.C. ha avuto cura di ricordare come la convenzione italo-elvetica del 9 marzo 1976, ratificata e resa esecutiva con la legge 23 dicembre 1978, n. 943, preveda diverse forme di cooperazione e di scambio di informazioni fra gli Stati firmatari per evitare doppie imposizioni). (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Aosta, 23 Maggio 2002)

(massima n. 2)

Nell'ordinamento italiano l'ente straniero č dotato di personalitā giuridica tanto in relazione ai rapporti civilistici che a quelli tributari. La nozione di persona giuridica fornita dall'art. 16 delle preleggi č infatti unica, in quanto la disposizione stabilisce soltanto il divieto di limitazione dell'idoneitā ad essere titolari di rapporti giuridici, a condizione di reciprocitā (fattispecie in tema di agevolazioni IRPEG). (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Aosta, 23 Maggio 2002)

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