Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 16221 del 20 giugno 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di associazioni non riconosciute, sussiste la responsabilitą dell'ente, ex art. 38, comma 1, c.c. per le obbligazioni ed i rapporti assunti dai soggetti che ne sono rappresentanti di diritto ed anche di fatto e che,spendendo la ragione sociale, determinano con i loro atti - ed in concreto - l'oggetto sociale, a prescindere dalle possibili indicazioni formali; ne consegue che tale regola, di carattere generale, si applica anche ai debiti tributari.

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