Cassazione civile Sez. V sentenza n. 21406 del 30 novembre 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

L'attività di gestione di un bar-ristoro da parte di un ente non lucrativo può essere qualificata come "non commerciale", ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (art. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) e di quella sui redditi (art. 111 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 nel testo vigente "ratione temporis", oggi trafuso nell'art. 148 dello stesso d.P.R.) soltanto se la suddetta attività sia strumentale rispetto ai fini istituzionali dell'ente e sia svolta solo in favore degli associati. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Milano, 06/03/2007)

(massima n. 2)

In tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione (Nel caso di specie, a fronte di un verbale della Guardia di Finanza con il quale era attestata la facoltà degli agenti di poter usufruire della prestazione del bar senza alcuna previa richiesta di esibizione della tessera associativa, incombeva al circolo dare prova di strumenti di esclusione di quest'ultimi). (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Milano, 06/03/2007)

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