Cassazione civile Sez. V sentenza n. 8623 del 30 maggio 2012

(3 massime)

(massima n. 1)

Nella controversia tra l'erario ed un'associazione non riconosciuta, avente ad oggetto l'accertamento della legittimitā degli atti di accertamento ed impositivi (nella specie, relativi ad IRPEG ed IVA) emessi nei confronti dell'associazione stessa, gli associati che hanno agito in nome e per conto dell'associazione non sono litisconsorti necessari. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Roma, 10/07/2009)

(massima n. 2)

I compensi percepiti da un'associazione sportiva a fronte dell'attivitā didattica svolta sono esenti da IVA soltanto se tale attivitā č stata formalmente riconosciuta dagli organi della P.A. competenti nel settore, oppure da organismi da essi vigilati come le federazioni sportive. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Roma, 10/07/2009)

(massima n. 3)

Affinché un'associazione sportiva dilettantistica possa beneficiare delle agevolazioni fiscali previste in materia di IVA e di IRPEG, rispettivamente, dall'art. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'art. 111 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non č sufficiente la sua astratta sussumibilitā in una delle categorie previste da tali norme, ma č necessario che essa dia prova di svolgere la propria attivitā nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni imposte da esse. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Roma, 10/07/2009)

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