Cassazione civile Sez. V sentenza n. 8068 del 23 aprile 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reddito d'impresa, per effetto delle modifiche retroattive introdotte dall'art. 1, commi 301, 302 e 303, l. n. 296 del 2006 e prima di quelle di cui alla l. n. 208 del 2015 (applicabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015), la separata indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi delle spese e degli altri componenti negativi inerenti ad operazioni commerciali intercorse con fornitori aventi sede in Stati a fiscalitą privilegiata (cd. paesi "black list") č un mero obbligo formale, che non ne condiziona la deducibilitą, la cui violazione espone il contribuente unicamente alla sanzione amministrativa ex art. 8, comma 3 bis, d.lgs. n. 471 del 1997, ed esula dalla fattispecie di infedele dichiarazione, non incidendo pił sul calcolo dei componenti di reddito, con conseguente esclusione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 471 del 1997.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.