Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 32634 del 12 dicembre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di IRES, in tema di valutazione dei crediti e dei debiti in valuta estera, a seguito della modifica del n. 8-bis) del comma 1 dell'art. 2426 c.c. operata - al fine di tenere conto delle precisazioni fornite dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) - dall'art. 17 del d.lgs. n. 310 del 2004, tra le "attività e le passività in valuta", da computare al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, rientrano i debiti a prescindere dalla loro durata ed i crediti indipendentemente dalla loro iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie, sicché, con riferimento ai commi 3 e 4 dell'art. 110 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo applicabile "ratione temporis" modificato dal d.lgs. n. 344 del 2003), nel periodo d'imposta 2004 i crediti potevano essere soggetti alla disciplina del comma 3 o comma 4 a seconda che fossero iscritti nell'attivo circolante o nelle immobilizzazioni finanziarie, i debiti (sia a breve che a medio-lunga scadenza) erano sempre riconducibili alla disciplina del comma 3, mentre gli utili e le perdite su cambi contabilizzati a conto economico rilevavano ai fini della determinazione del reddito. Inoltre, poiché la deducibilità degli accantonamenti per rischi di cambio - già disciplinata dall'art. 72 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo vigente "ratione temporis") - non è più prevista a decorrere dal 1° gennaio 2004, nel primo esercizio in cui si applicavano le nuove disposizioni civilistiche in tema di bilancio, le società dovevano annullare l'eventuale saldo ancora esistente del fondo rischi su cambio, mediante sua "girocontazione" al conto economico (segnatamente, alla voce C, n. 17-bis - Utili e perdite su cambi), con conseguente concorrenza dello stesso alla formazione del reddito complessivo.

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