Cassazione civile Sez. V sentenza n. 11949 del 13 luglio 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di imposte sul reddito, l'art. 110, comma 7, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel prevedere che i componenti derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa o ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società controllante l'impresa nazionale, sono valutati in base al "valore normale" dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni ricevuti, determinato ai sensi dell'art. 9 del medesimo d.P.R., fissa una clausola antielusiva finalizzata ad evitare trasferimenti di utili mediante l'applicazione di prezzi inferiori o superiori al valore dei beni scambiati, onde sottrarli all'imposizione fiscale in Italia a favore di tassazioni estere inferiori. Ne consegue che, in caso di rettifiche di costi, l'onere della prova grava sull'Amministrazione per quanto attiene allo scostamento tra il corrispettivo pattuito ed il valore normale dei beni o dei servizi scambiati, secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cod. civ., e sul contribuente con riferimento all'esistenza e all'inerenza dei costi nonché ad ogni elemento che consenta all'ufficio di verificare il normale valore dei corrispettivi, in forza del principio di vicinanza della prova. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Milano, 27/11/2009)

(massima n. 2)

In tema di imposte sui redditi, e con riferimento all'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (cd. "transfer pricing"), l'onere di fornire la dimostrazione dell'esistenza e dell'inerenza dei costi derivanti da servizi o beni prestati o ceduti da una società controllante estera ad una controllata italiana, nonché ogni elemento che consenta all'Amministrazione di verificare il normale valore dei relativi corrispettivi, incombente a carico del contribuente, non può ritenersi soddisfatto attraverso la produzione dello studio di un consulente, trattandosi di un mero parere, non vincolante, tanto più se di carattere generale e non riguardante la concreta operazione per cui è giudizio. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Milano, 27/11/2009)

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.