Cassazione civile Sez. V sentenza n. 5398 del 4 aprile 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di imposte sui redditi, costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa, di cui all'art. 2, comma 8, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, la notifica della contestazione di una violazione commessa nella redazione di precedente dichiarazione, in quanto se fosse possibile porre rimedio alle irregolaritą anche dopo la contestazione delle stesse la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore. (Nella specie, la S.C. ha escluso la possibilitą del ricorso alla dichiarazione integrativa, dopo la notifica di apposito processo verbale di constatazione, in relazione all'omessa o lacunosa esposizione di componenti negative del reddito inerenti operazioni commerciali intercorse con imprese aventi sede in Stati aventi regimi fiscali privilegiati). (rigetta, Comm. Trib. Reg. Firenze, 04/12/2009)

(massima n. 2)

In tema di reddito d'impresa, le spese e le altre componenti negative inerenti ad operazioni commerciali intercorse con fornitori aventi sede in Stati a fiscalitą privilegiata (cd. paesi "Black list") sono ammesse in deduzione solo se siano separatamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi e venga esibita la prova che le imprese estere svolgano attivitą commerciale effettiva, ovvero che le operazioni rispondano ad un effettivo interesse economico ed abbiano avuto concreta esecuzione, atteso quanto previsto dall'art. 76, commi 7 bis e 7 ter, del d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917, e, poi, dall'art. 110, comma 11, del medesimo d.P.R., entrambi nel testo vigente "ratione temporis"; va escluso, pertanto, che sulla disciplina della deducibilitą di tali oneri abbia inciso l'art. 1, commi 302 e 303, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che si limita a modificare retroattivamente il regime sanzionatorio applicabile alle omesse o carenti indicazioni fornite. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Firenze, 04/12/2009)

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