Cassazione civile Sez. V sentenza n. 6015 del 4 marzo 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reddito di impresa, ove le spese per la formazione tecnica e la ricerca di personale siano state iscritte nell'attivo patrimoniale, benché ciò non sia obbligatorio ai sensi del Principio contabile n. 24 (analogo al successivo OIC n. 24) stante l'alto grado di aleatorietà di tali costi, l'art. 108 T.U.I.R. (applicabile "ratione temporis") ne impone la deducibilità in quote costanti secondo il principio di competenza, trattandosi di spese pluriperiodali residuali, e ne comporta la deducibilità in cinque anni secondo l'ammortamento civilistico.

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