Cassazione civile Sez. V sentenza n. 20731 del 1 agosto 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di determinazione del reddito di impresa costituiscono spese di rappresentanza, ai sensi dell'art. 108 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), i costi sostenuti per accrescere il prestigio della società che non danno luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, ossia quelli correlati ad iniziative rivolte a soggetti terzi rispetto alla società che li sostiene, in quanto solo la rilevanza esterna di una determinata iniziativa è idonea ad accrescerne il prestigio.

(massima n. 2)

In tema di imposte sui redditi, la dichiarazione del contribuente di non possedere libri, registri, scritture e documenti, specificamente richiestigli dall'Amministrazione finanziaria nel corso di un accesso, preclude la valutazione degli stessi in suo favore in sede amministrativa o contenziosa e rende legittimo l'accertamento induttivo solo ove sia non veritiera, cosciente, volontaria e dolosa, così integrando un sostanziale rifiuto di esibizione diretto ad impedire l'ispezione documentale, poiché l'art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, a cui rinvia l'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, ha carattere eccezionale e deve essere interpretato alla luce degli artt. 24 e 53 Cost., in modo da non comprimere il diritto di difesa del contribuente e da non obbligare lo stesso a pagamenti non dovuti, sicché non può reputarsi sufficiente, ai fini della suddetta preclusione, il mancato possesso imputabile a negligenza o imperizia nella custodia e conservazione della documentazione contabile.

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