Cassazione civile Sez. V sentenza n. 27550 del 30 ottobre 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

La riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., ove investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie.

(massima n. 2)

Il mancato versamento delle imposte in relazione ad un negozio qualificato in modo giuridicamente corretto dall'amministrazione finanziaria integra un'ipotesi di evasione fiscale e non già di elusione, che ricorre quando uno strumento negoziale è utilizzato allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale mediante un uso distorto della normativa fiscale, sicché non possono trovare applicazione le disposizioni di legge ed i principi elaborati dalla giurisprudenza, interna ed unionale, in tema di abuso del diritto. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto indeducibili dalle imposte sui redditi i costi di un finanziamento a fondo perduto e conseguentemente indetraibile l'IVA,trattandosi di operazione fuori dal campo di applicazione di tale imposta).

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