Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 16223 del 20 giugno 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di redditi di impresa, i costi di partecipazione alle fiere, avendo la finalitą di incrementare le vendite, rientrano nelle spese di pubblicitą e, pertanto, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", novellata dal d.lgs. n. 344 del 2003 ed antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 244 del 2016 conv. in l. n. 19 del 2017), sono deducibili integralmente nell'esercizio nel quale sono stati sostenuti, ove il contribuente non scelga - mediante opzione immodificabile - di imputarle forfettariamente, in quote costanti, nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.

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