Cassazione civile Sez. V sentenza n. 25534 del 30 novembre 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), ai fini della determinazione della "maggiorazione di conguaglio" (istituto introdotto dall'art. 2 della legge 25 novembre 1983, n. 649, di conversione, con modificazioni, del d.l. 30 settembre 1983, n. 512, e poi trasfuso nell'art. 105 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), il calcolo del reddito imponibile deve essere effettuato senza tener conto di poste assoggettate a tassazione negli esercizi antecedenti al 1983, poiché il sistema in questione decorre dalla data di entrata in vigore della legge che lo prevede, ed č quindi insensibile a fatti economici verificatisi negli esercizi precedenti, anche se divenuti valutabili nel periodo di vigenza dell'istituto; inoltre, il computo delle poste indicate non si conformerebbe al principio del divieto di doppia imposizione, ma realizzerebbe una indebita ripetizione di imposte legittimamente versate negli esercizi di competenza. (revoca e rigetta nel merito, Corte Cass., 01/04/2009).

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