Cassazione penale Sez. III sentenza n. 35294 del 23 agosto 2016

(2 massime)

(massima n. 1)

La nullitą dell'avviso di accertamento tributario sottoscritto da dirigente la cui nomina deve ritenersi illegittima a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015 - che ha dichiarato l'illegittimitą costituzionale dell'art. 8, comma 24, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, che aveva attribuito all'Agenzia delle entrate la facoltą di conferire incarichi dirigenziali a propri funzionari con contratti di lavoro a tempo determinato - non determina la inutilizzabilitą, a fini penali, dell'avviso stesso e degli atti su cui esso si fonda, atteso che le patologie dell'avviso di accertamento si esauriscono nell'ambito del rapporto giuridico tributario e non incidono sulla attitudine dell'atto a veicolare nel processo penale le informazioni che se ne possono trarre. (annulla con rinvio, Trib. Sassari, 23/09/2015).

(massima n. 2)

In tema di reati tributari, in caso di contratto di "sale and lease back", ai fini della verifica del superamento della soglia di punibilitą di cui all'art. 5 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per il delitto di omessa presentazione di dichiarazione Iva, il reddito di impresa deve essere calcolato mediante la ripartizione delle plusvalenze in funzione della durata del contratto, ai sensi dell'art. 2425 - bis, comma quarto, cod. civ. (annulla con rinvio, Trib. Sassari, 23/09/2015).

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