Corte costituzionale ordinanza n. 34 del 6 marzo 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Č manifestamente infondata la questione di legittimitą costituzionale dell'art. 11- quater , comma 4, del d.l. n. 203 del 2005, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 248 del 2005, sollevata in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. atteso che, contrariamente a quanto assunto dal giudice rimettente, risulta rispettato il paradigma tracciato dalla sentenza n. 22 del 2012, secondo la quale la verifica di compatibilitą con l'art. 77, secondo comma, Cost. delle disposizioni introdotte dal Parlamento, in sede di conversione di un decreto-legge, impone di procedere all'individuazione, da un lato, della ratio del provvedimento governativo, e, dall'altro lato, del contenuto delle disposizioni aggiunte, per poi raffrontarli. Invero, la disposizione censurata, introdotta nel testo del decreto legge in sede di conversione di quest'ultimo in legge, reca la disciplina dell'ammortamento dei beni strumentali all'esercizio di impresa per alcune attivitą cosiddette regolate, da applicarsi per l'anno d'imposta 2005, e pertanto presenta contenuto omogeneo a quello delle disposizioni del d.l. n. 203 del 2005 che detta norme in tema di «perequazione delle basi imponibili», con effetto di incremento del gettito fiscale.

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