Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 32635 del 12 dicembre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di imposte dirette, l'art. 104 del d.P.R. n. 917 del 1986 - norma agevolativa e, quindi, di stretta interpretazione, sull'ammortamento finanziario - non č applicabile ai costi sostenuti dal privato, titolare del diritto di superficie, per la realizzazione della costruzione sul fondo, in occasione della devoluzione gratuita dei beni al concedente il diritto di superficie, ai sensi dell'art. 953 c.c. alla scadenza del termine previsto nel contratto, trattandosi di disposizione applicabile solo alle concessioni rilasciate dagli enti pubblici, dovendosi utilizzare, invece, nei rapporti privatistici, l'ammortamento tecnico di cui all'art. 102 del d.P.R. n. 917 del 1986.

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