Cassazione civile Sez. V sentenza n. 33219 del 21 dicembre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di determinazione del reddito d'impresa, le quote di ammortamento delle aziende concesse in affitto (o in usufrutto) sono deducibili dal reddito dell'affittuario (o dell'usufruttuario) ai sensi dell'art. 67, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella numerazione attuale, art. 102, comma 8, del citato d.P.R.), come precisato dall'art. 14, comma 2, del d.P.R. n. 42 del 1988 (applicabile "ratione temporis"), salvo che nel contratto di affitto sia stata pattuita una deroga al combinato disposto degli artt. 2561 e 2562 c.c., ipotesi nella quale dette quote sono deducibili dal reddito del concedente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la previsione contrattuale, secondo la quale il deperimento derivante dall'uso di beni componenti il ramo d'azienda condotto in affitto non doveva ricadere sul conduttore, bensģ sul concedente, integrasse la deroga convenzionale in questione).

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