Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 25257 del 11 ottobre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di imposte sui redditi di impresa, il conferitario di azienda non può avvalersi del principio di continuità fiscale di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 358 del 1997 per gli ammortamenti anticipati per i quali il conferente abbia optato per il regime agevolato di cui all'art. 102, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 (applicabile "ratione temporis"), poiché tale disposizione riguarda specificamente la cessione dei beni materiali già utilizzati da altri e, trattandosi di agevolazione, ha carattere eccezionale.

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