Cassazione civile Sez. V sentenza n. 22016 del 17 ottobre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di determinazione del reddito di impresa, non vi č piena discrezionalitā del contribuente, in sede di dichiarazione, in ordine alla deducibilitā delle quote di ammortamento del costo dei beni strumentali, che deve avvenire in base alle inderogabili regole civilistiche di redazione del bilancio, operanti, in difetto di disposizioni specifiche di segno contrario, anche ai fini delle determinazioni fiscali, per cui, stante l'art. 2426, primo comma, n. 2 cod. civ., non sono legittimi i criteri di determinazione che siano variabili in relazione a diverse annualitā, in assenza di adeguata giustificazione nella nota integrativa di bilancio, dovendo le quote di ammortamento essere rapportate, in modo tendenzialmente uniforme, alla durata normale di utilizzazione dei beni strumentali. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Abbruzzo, 22/10/2007).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.