Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 11087 del 19 aprile 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di IRAP, ai fini della deducibilitą del costo del lavoro dalla base imponibile, la disciplina introdotta dall'art. 2 del d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. 214 del 2011, trova applicazione anche per i rimborsi relativi ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, solo ove, alla data di entrata in vigore del decreto, fosse ancora pendente il termine di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, restando invece ferma la disciplina dettata dall'art. 6 del d.l. n.185 del 2008, conv. in l. n. 2 del 2009, in relazione ai medesimi periodi di imposta per i quali fosse stata gią presentata, entro il termine di cui al detto art. 38, istanza di rimborso.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.