Cassazione civile Sez. V sentenza n. 3770 del 25 febbraio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 29 settembre 1973, n. 601, il costo sostenuto dal mutuatario, rappresentato dalla traslazione economica dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti (nella specie, l'imposta sostitutiva sui mutui a lungo termine), deve essere qualificato non come imposta ma come parte del corrispettivo del finanziamento deducibile secondo l'ordinario principio di competenza ex art. 74 (ora 108) del d.P.R. 22 dicembre 1974, n. 917. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. del Veneto, 15/11/2007)

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.