Cassazione civile Sez. V sentenza n. 21155 del 31 maggio 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di imposte sui redditi e con riguardo al reddito d'impresa, il principio di competenza, stabilito dall'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, prescinde dal momento nel quale il documento giustificativo del costo viene acquisito o viene esibito, giacché, se si ritenesse il contrario, si verrebbe a collegare, inammissibilmente, l'imputabilità del costo non a fatti oggettivi e ad effetti ben precisi, individuabili nel tempo alla stregua della norma, ma alla volontà di soggetti che avrebbero la possibilità di fornire il documento rappresentativo del costo nel momento più opportuno, a seconda della convenienza. Il citato art. 75 consente una deroga solo per le ipotesi nelle quali nel periodo di competenza "non sia ancora certa l'esistenza" delle spese o il loro ammontare non sia "determinabile in modo obiettivo": ipotesi, queste, che non si configurano nel caso del rimborso di spese di trasferta, le quali vengono ad esistenza in tutte le loro componenti nel momento in cui la trasferta si compie, sicché l'esibizione della relativa documentazione costituisce solo un fatto di prova, non rilevante sul piano della oggettiva determinazione della spesa. (Nella specie, la società ricorrente aveva imputato il rimborso di spese di trasferta all'esercizio successivo a quello in cui le trasferte erano avvenute, assumendo che alla chiusura dell'esercizio di competenza il relativo costo non era certo né oggettivamente determinabile, giacché la nota per il rimborso delle spese era stata presentata solo successivamente). (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Venezia, 19 Giugno 1998).

(massima n. 2)

In materia di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, allo stato attuale della legislazione l'Amministrazione finanziaria non ha il potere di valutare la congruità dei compensi corrisposti agli amministratori di società (nella specie, di capitali) per l'attività svolta, per cui detti compensi sono deducibili come costi ai sensi dell'art. 62 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi). Tale ultima disposizione, nella nuova formulazione introdotta dal testo unico, non prevede più, infatti, un parametro da utilizzare nella valutazione dell'entità dei compensi: sicché, in assenza di qualsiasi metro tendenzialmente oggettivo individuato dal legislatore, l'interprete non potrebbe procedere ad alcuna valutazione di congruità senza correre il rischio dell'arbitrarietà e della disparità di trattamento, sicuramente da evitare in un ordinamento incentrato sul principio di legalità. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Venezia, 19 Giugno 1998).

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